Attenzione IMU sulle pertinenze: ecco quando sei esente dalla tassa anche se hai garage o deposito

Per molti proprietari di immobili in Italia, è fondamentale conoscere con precisione le regole riguardanti l’IMU applicata alle pertinenze della prima casa, specialmente quando si possiede un garage, una cantina o un deposito. La normativa è caratterizzata da limiti specifici sulle esenzioni e le relative condizioni, allo scopo di evitare errori che potrebbero portare a sanzioni o pagamenti non dovuti. Nelle seguenti sezioni si approfondiscono tutte le ipotesi in cui il possessore di pertinenze può essere totalmente o parzialmente esente dalla tassa.

Le regole base sull’esenzione IMU e le categorie catastali ammesse

La principale distinzione da fare riguarda la natura dell’immobile: la prima casa e le sue pertinenze non di lusso sono generalmente esenti dal pagamento dell’IMU, in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigenteIMU. L’immobile deve essere quello nel quale il possessore dimora abitualmente ed è iscritto come residente anagraficamente. L’agevolazione si estende alle pertinenze, ma solo entro determinati limiti numerici e catastali.

La normativa prevede che l’esenzione si applichi a una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

  • C/2: magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte
  • C/6: rimesse, autorimesse, garage, posti auto
  • C/7: tettoie chiuse o aperte

È importante sottolineare che il beneficio non si applica se si possiedono due o più pertinenze della stessa categoria: ad esempio, se si hanno due garage accatastati come C/6 alla stessa abitazione principale, l’esenzione IMU riguarderà solo uno dei due, mentre per l’altro la tassa sarà dovuta.

Quando si parla di pertinenza: il criterio giuridico e pratico

Secondo l’articolo 818 del Codice Civile, una pertinenza è ciò che è destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene immobile considerato principale. Questo vale sia per i beni strutturalmente collegati all’abitazione (come una cantina nel sottosuolo o un garage nello stesso edificio) sia per quelli fisicamente separati (es. un box auto distante alcune decine di metri dall’abitazione, ma accatastato come pertinenza).

Nel caso di proprietà condivise o situazioni particolari, ad esempio in seguito a divorzio e assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi, anche tutte le pertinenze spettano a quest’ultimo e mantengono lo status di esente da IMU, sempre nel rispetto dei limiti numerici e catastali previsti dalla legge.

Limiti numerici: attenzione al numero di pertinenze esenti

L’IMU sulla pertinenza è dovuta quando:

  • Si possiedono più di una pertinenza nella stessa categoria catastale (ad esempio due box auto C/6): solo su una scatta l’esenzione, sull’altra va pagata l’IMU.
  • L’immobile di riferimento non è qualificato come “prima casa” secondo la legge (ad esempio case di lusso o seconde case): in questo caso, anche tutte le pertinenze sono soggette a imposta.

È invece totalmente esente dalla tassa il proprietario che possiede al massimo una pertinenza per ciascuna delle tre categorie stabilite (C/2, C/6, C/7), a condizione che siano collegate a un’abitazione principale non di lusso.

Modalità di dichiarazione e altri casi particolari

Ai fini della dichiarazione dei redditi, le pertinenze devono essere regolarmente indicate nel Modello 730, compilando correttamente la colonna sulla tipologia di utilizzo e segnalando la pertinenza con specifico codice (ad es. “5” per pertinenza dell’abitazione principale). In questo modo si ottiene il riconoscimento automatico dell’esenzione durante la liquidazione dell’imposta.

Calcolo dell’IMU sulle pertinenze non esenti

Quando invece la pertinenza non gode dell’esenzione, il calcolo dell’IMU avviene con le stesse regole previste per le abitazioni. Si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5%, cui va applicato il coefficiente di moltiplicazione (di norma 160) e l’aliquota stabilita dal Comune.

Pertinenze distaccate e casi controversi

Se la pertinenza è ubicata a distanza dall’abitazione principale ma risulta regolarmente accatastata come tale, persiste comunque il diritto all’esenzione, purché vi sia un vincolo di servizio a favore dell’immobile principale e non vi sia un uso autonomo o indipendente.

Per immobili occupati abusivamente, è prevista una disciplina ad hoc: presentando regolare denuncia alle autorità, si può accedere all’esonero IMU anche per tali unità.

Infine, ricordando che la legge può variare negli anni, è consigliabile verificare le delibere comunali aggiornate che possono in alcuni casi prevedere aliquote specifiche o ulteriori agevolazioni su garage, depositi e simili. Per approfondire i criteri giuridici sui beni destinati a servizio di altro bene principale, si può consultare la voce pertinenza.

In sintesi, per non pagare l’IMU su garage, deposito o altro locale pertinenziale, è indispensabile che le condizioni di esenzione siano tutte rispettate: immobile principale come prima casa, pertinenza accatastata in una delle categorie ammesse, e presenza di una sola unità per ciascuna categoria. Qualunque variazione rispetto a questi parametri comporta il pagamento integrale della tassa secondo i calcoli previsti dalla legge.

Lascia un commento